Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti il territorio di cui all'articolo 1, comma 2, nonché a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.